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Ai sensi degli artt. 12 e 13 del T.U. delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo, approvato con D.P.R. 20 del 20 marzo 1967, n.223, modificato con art. 10 della Legge 21.12.2005, n. 270, il Consiglio comunale nella prima seduta, successiva alla elezione del Sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la commissione elettorale comunale, la quale resta in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
La commissione elettorale comunale nomina gli scrutatori. Lla commissione elettorale comunale, la quale resta in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
Ultimo aggiornamento: 29/07/2025, 11:46