Per mercato contadino si intende il mercato nel quale esclusivamente venditori diretti ai sensi del decreto del Presidente della Provincia n. 10/2012 che vendono i prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del menzionato decreto del Presidente della Provincia n. 10/2012. La materia prima, utilizzata per la preparazione di prodotti lavorati, deve provenire per almeno il 75 per cento dalla propria impresa agricola. Nei mercati contadini che si svolgono nella provincia di Bolzano i prodotti agricoli primari venduti devono essere prodotti esclusivamente in imprese agricole ubicate nel territorio della provincia di Bolzano.